Risarcimento per infortunio sul lavoro

Se hai subito un infortunio sul lavoro ti offriamo il supporto necessario per tutelare i tuoi diritti

Infortunio sul lavoro risarcimento

Se nello svolgimento dell’attività lavorativa sei rimasto vittima di un infortunio dal quale è derivata una lesione che ha comportato l’astensione dal lavoro per più di tre giorni hai sempre diritto all’indennizzo previsto dall’INAIL.

Se l’INAIL non ti riconosce ciò che ti spetta non esitare a contattarci.

Se l’infortunio è avvenuto a causa del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti dalla legge per tutelare la salute dei lavoratori, in aggiunta all’indennizzo corrisposto dall’INAIL, hai diritto a chiedere il risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – che hai subito direttamente al datore di lavoro. Il datore di lavoro in questo caso è infatti responsabile dell’infortunio perché non ha rispettato le norme di legge che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

In caso di decesso del lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro il diritto di ottenere il risarcimento integrale dei danni e alle prestazioni da parte dell’INAIL spetta agli eredi.

Se ti trovi in questa situazione non esitare a contattarci. Ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per gestire al meglio il tuo caso e per farti ottenere l’indennizzo e il risarcimento che ti spettano per legge.

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In questa pagina puoi trovare una serie di informazioni dettagliate sugli infortuni sul lavoro e qualche suggerimento per affrontare la situazione.

Cosa significa infortunio sul lavoro?

Nel nostro Paese non esiste una definizione normativa di infortunio sul lavoro. La si può ricavare dall’art. 2 del “Testo Unico delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (d.p.r. n. 1124/1965, così come modificato dal d.lgs n. 38/2000) che chiarisce: L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

Per infortunio sul lavoro dunque si intende un evento improvviso, avvenuto nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa, che causa al lavoratore un danno all’integrità psicofisica (una lesione o una malattia) tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Nei casi più gravi dall’infortunio può derivare un’inabilità assoluta al lavoro o peggio il decesso del lavoratore.

Elementi essenziali dell’infortunio

Per poter parlare di infortunio sul lavoro e quindi attivare la tutela assicurativa dell’INAIL sono necessari i seguenti elementi:

  • l’occasione di lavoro
  • la causa violenta
  • la lesione dell’integrità psicofisica / morte del lavoratore

Per occasione di lavoro si intende che l’infortunio deve essere causato da un incidente che sia collegato alla mansione a cui è normalmente adibito il lavoratore che si è infortunato e che sia correlato alla sua condotta. In questo concetto rientrano tutte le situazioni in cui si svolge l’attività lavorativa, ivi incluse quelle ambientali. L’infortunio può essere ad esempio provocato da elementi dell’impianto produttivo, da condizioni proprie del lavoratore e in ogni caso da situazioni correlate all’attività lavorativa nel suo complesso.

In sintesi, l’infortunio deve verificarsi per il lavoro: deve esistere un rapporto di causa-effetto fra il lavoro in concreto eseguito dall’infortunato e l’evento che causa l’infortunio. Il rapporto di causa-effetto può essere anche indiretto.

Per questo, sono esclusi dalla tutela dell’INAIL gli infortuni simulati dal lavoratore o quelli che derivano da un comportamento estraneo al lavoro, o ancora quelli le cui conseguenze siano aggravate dal lavoratore stesso con dolo.

L’INAIL viceversa indennizza le conseguenze dannose degli infortuni che si sono verificati per imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore purché la condotta del lavoratore rimanga all’interno del confine delle finalità lavorative.

Causa violenta significa che l’infortunio deve essere causato da un evento esterno improvviso, repentino e  appunto violento tale da incidere sull’integrità psico-fisica del lavoratore nel corso dello svolgimento del suo lavoro (occasione di lavoro).

Si tratta ad esempio di sforzi muscolari eccessivi, di movimenti bruschi o di particolari condizioni climatiche o microclimatiche che influiscono negativamente sul verificarsi dell’infortunio. Gli infortuni sul lavoro possono ad esempio causare  contusioni, lussazioni, distorsioni o fratture).

Cosa fare in caso di infortunio?

La prima cosa che deve fare il lavoratore infortunato è rivolgersi al proprio medico curante di base o al pronto soccorso, nei casi più gravi, al fine di ricevere l’assistenza sanitaria adeguata ed essere sottoposto all’iter clinico più idoneo alle condizioni conseguenti all’infortunio.

L’intervento del medico è importante perché dopo gli opportuni accertamenti al lavoratore viene rilasciato un  certificato medico che attesta la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro.

Il medico curante di base o la struttura sanitaria ai quali si è rivolto il lavoratore in seguito all’infortunio sono obbligati per legge ad inviare telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro. A questo certificato viene assegnato un numero identificativo che è onere dell’infortunato comunicare al proprio datore di lavoro insieme ai seguenti dati: data di rilascio e giorni di prognosi.

Il lavoratore infortunato, ottenuto il certificato, è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro è la legge a prevederlo. L’art. 52 del  T.U. sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro prescrive infatti che il lavoratore “è obbligato a, dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro”.

Il termine per la denuncia dell’infortunio al datore di lavoro è di quindici giorni dal verificarsi dell’evento, come prescritto dall’art. 52 comma secondo del T.U. sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro.

È importante ricordare che se il lavoratore non comunica tempestivamente l’infortunio  al datore di lavoro, inviandogli o consegnandogli il certificato medico che attesta l’infortunio, perde il diritto alle prestazioni INAIL (indennità) per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Il datore di lavoro dopo aver ricevuto dal lavoratore la notizia dell’infortunio deve avvisare l’INAIL inviandogli una denuncia. Anche in questo caso è la legge a prescriverlo: l’art. 53 del T.U. sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro, norma che specifica anche che l’obbligo di denuncia per il datore di lavoro sussiste “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

Il termine per la comunicazione all’INAIL dell’infortunio da parte del datore di lavoro è di due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Nella denuncia il datore di lavoro deve specificare i riferimenti del certificato medico che dovrebbe essere già stato inviato telematicamente all’INAIL dal medico curante o dall’Ospedale, presso il quale il lavoratore infortunato ha ricevuto l’assistenza sanitaria, come abbiamo chiarito prima.

Se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio o ritarda la comunicazione all’INAIL commette un illecito amministrativo e può essere sanzionato.

Chi paga?

Tutti i datori di lavoro sono obbligati a versare i contributi assistenziali all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per garantire i propri dipendenti in caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di una malattia professionale.

L’INAIL è un Ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL garantisce al lavoratore un’indennità nel periodo di astensione dall’attività lavorativa.

Il lavoratore che ha subito un infortunio ha diritto a percepire una retribuzione, senza distinzione fra giorni feriali e festivi, durante tutto il periodo di infortunio, fino alla completa guarigione. La retribuzione viene pagata, in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INAIL, in base alle seguenti modalità e percentuali:

  1. il giorno dell’infortunio, indipendentemente dall’ora in cui si è verificato, e i tre giorni successivi all’evento il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione pari al 100%;
  2. dal quarto al novantesimo giorno di infortunio l’INAIL corrisponde al lavoratore il 60% della retribuzione;
  3. dal novantunesimo giorno fino alla guarigione della persona infortunata l’INAIL corrisponde un importo pari al 75% della retribuzione.

Se in seguito all’infortunio il lavoratore ha subito un danno biologico, come chiariremo più avanti, ha diritto a ulteriori prestazioni e al versamento di somme di denaro, non solo da parte dell’INAIL, ma anche del datore di lavoro se è responsabile civile dell’accaduto.

L’INAIL indennizza inoltre le spese sanitarie e per protesi, sostenute come diretta conseguenza dell’infortunio.

Se in seguito all’infortunio il lavoratore perde la vita, l’INAIL corrisponderà agli aventi diritto del de cuius (ad esempio il coniuge, i figli minori, ovvero i figli maggiorenni conviventi e non economicamente autosufficienti): una rendita e un assegno funerario, ne parleremo in dettaglio più avanti.

È opportuno chiarire fin da subito che l’INAIL non paga tutti i danni ai lavoratori infortunati, ovvero nei casi più gravi di infortuni mortali, ai loro familiari.

Ad ogni modo, in caso di infortunio l’INAIL garantisce l’erogazione delle prestazioni economiche anche nel caso in cui la responsabilità dell’evento sia interamente dell’infortunato, che ad esempio è caduto per distrazione, imprudenza o negligenza.

Contattaci per saperne di più. Valutiamo il tuo caso senza bisogno che anticipi spese e costi.

Indennizzo INAIL

Se a causa dell’infortunio sul lavoro il lavoratore ha subito una lesione dell’integrità psico-fisica e di conseguenza un’invalidità temporanea o nei casi più gravi un’invalidità permanente ha diritto alla liquidazione di una somma di denaro da parte dell’INAIL a titolo di indennizzo per c.d. danno biologico.

In particolare, l’indennizzo ha le seguenti caratteristiche:

  1. è a-reddituale nel senso che viene determinato indipendentemente e a prescindere dalla retribuzione spettante al danneggiato, in virtù del principio di uguaglianza in base al quale la menomazione produce lo stesso pregiudizio/lesione indistintamente per tutti gli esseri umani;
  2. è crescente ovvero aumenta con la gravità della menomazione, più elevata è la percentuale di invalidità maggiore è il valore di ciascun punto percentuale aggiuntivo;
  3. varia in base all’età, il che significa che diminuisce aumentando l’età dell’infortunato.

Tabelle INAIL

L’ammontare dell’indennizzo spettante al lavoratore infortunato viene calcolato facendo riferimento alle tabelle del danno biologico, contenute nel d.lgs n. 38/2000 (si tratta della tabella delle menomazioni, della tabella dell’indennizzo e della tabella dei coefficienti) in base ai seguenti criteri:

  • per gradi di menomazione inferiori al 6% al lavoratore infortunato non spetta nessun tipo di indennizzo. In questo caso il danneggiato ha diritto a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali) direttamente dal datore di lavoro solo se il datore può essere ritenuto responsabile dell’infortunio ex 2087 c.c.;
  • per gradi di menomazione compresi fra il 6% e il 15% viene corrisposta in un’unica soluzione (una tantum) una somma di denaro che viene determinata in funzione del grado di menomazione accertato e dell’età del danneggiato senza distinzione in base al genere, si tratta del c.d. “indennizzo in capitale” che viene calcolato facendo riferimento alle “tabelle relative all’indennizzo del danno biologico in capitale”, recentemente modificate con Decreto del Ministero del Lavoro n. 45/2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Le menomazioni la cui percentuale è compresa fra 6% e il 16% sono considerate come “danno biologico puro” ovvero un danno all’integrità psicofisica della persona per cui non è prevista alcuna variazione dell’indennizzo in funzione della tipologia di lavoro svolto ovvero in relazione all’incidenza della menomazione sulle mansioni cui è in concreto adibito il lavoratore;

  • per postumi permanenti compresi fra il 16% e il 100% il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una rendita diretta, erogata mensilmente. Una quota di questa rendita ristora il danno biologico ed è commisurata alla percentuale di menomazione accertata mentre un’altra quota viene versata per le conseguenze patrimoniali dell’infortunio e quindi allo scopo di ristorare l’incidenza della menomazione sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato dall’infortunio.

Infortunio senza responsabilità del datore di lavoro

Può accadere che l’infortunio si verifichi anche se il datore di lavoro ha rispettato la normativa che tutela la sicurezza e la salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro, adottando tutte le cautele e adeguandosi alle prescrizioni legislative. Può trattarsi di una fatalità oppure l’evento può essersi verificato per colpa esclusiva del lavoratore stesso, ad esempio perchè ha utilizzato in modo improprio uno strumento o perché era distratto o è stato imprudente.

In questi casi, l’INAIL, come abbiamo visto prima, corrisponde comunque all’infortunato un indennizzo che compensa il danno biologico patito (se viene accertata una menomazione superiore al 6%) e nei casi più gravi (menomazione superiore al 16%) anche le conseguenze patrimoniali subite in termini di capacità reddituale, corrispondendo una rendita mensile.

Infortunio per colpa o responsabilità del datore di lavoro o di terzi

Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del lavoratore per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni. La condotta del dipendente può infatti comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Nel caso in cui il datore di lavoro o un altro dipendente siano responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore, ad esempio per non aver adottato le norme sulla sicurezza oppure per non aver adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure protettive da parte dei dipendenti, il lavoratore infortunato oltre ad avere diritto alle prestazioni da parte dell’INAIL potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali (ad esempio il danno morale, il danno dinamico relazionale) in base ai parametri vigenti sul piano civilistico.

Le somme erogate dall’INAIL in seguito ad un infortunio costituiscono infatti un indennizzo e quindi non compensano integralmente tutte le conseguenze negative, patrimoniali o non patrimoniali, che possono essere causate da un infortunio.

L’indennizzo ristora soltanto in parte queste conseguenze:

  • l’INAIL corrisponde una percentuale della retribuzione mensile spettante al lavoratore per il periodo di assenza per infortunio fino alla guarigione (ristoro parziale di un danno patrimoniale temporaneo);
  • a titolo di danno non patrimoniale l’INAIL indennizza il danno biologico permanente (invalidità permanente) ovvero la lesione all’integrità psico-fisica non più recuperabile dal lavoratore solo se la menomazione è superiore a 6 punti di invalidità permanente. Non indennizza il danno biologico temporaneo (c.d. inabilità assoluta o temporanea).

Le somme pagate dall’INAIL al lavoratore infortunato sono appunto un indennizzo, in quanto non ristorano integralmente tutte le conseguenze negative, patrimoniali o non patrimoniali, subite dal lavoratore a causa dell’infortunio.

Se l’infortunio del lavoratore è avvenuto per colpa del suo datore di lavoro o di un collega, l’infortunato oltre all’indennizzo erogato dall’INAIL ha diritto di ottenere dal responsabile il risarcimento di tutti i danni subiti. In questo caso si parla di diritto ad ottenere il risarcimento del c.d. danno differenziale.

Se hai subito un infortunio sul lavoro il nostro team di esperti provvederà ad analizzare il caso per comprendere se ci sono i presupposti per chiedere i danni al datore di lavoro per non aver rispettato le norme di legge a tutela della sicurezza dei lavoratori. Chiamaci al numero verde 800 034 223

Risarcimento danni da parte del datore di lavoro: il danno differenziale

Per danno differenziale si intende la differenza tra quanto versato al lavoratore infortunato a titolo di indennizzo dall’INAIL e tutte le voci di danno liquidabili in sede civilistica (es. danno dinamico-relazionale, danno morale, inabilità temporanea).

Come abbiamo chiarito prima l’INAIL verificatosi l’infortunio è tenuto a versare al lavoratore che si è infortunato l’indennizzo e ad erogare in suo favore le prestazioni previste dalla legge.

Il risarcimento del danno c.d. differenziale presuppone che l’infortunio si sia verificato a causa di una condotta colposa (ad esempio per negligenza o imprudenza) del datore di lavoro sul quale incombe il dovere di tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti (cfr. art. 2087 c.c.).

Per ottenere, oltre all’indennizzo INAIL, la liquidazione del c.d. danno differenziale da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve dimostrare:

  1. l’esistenza del rapporto di lavoro,
  2. di aver subito un danno in seguito all’infortunio
  3. il nesso causale tra il danno e la condotta colposa del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, per evitare di essere tenuto a pagare il risarcimento del danno differenziale deve provare:

  1. di aver rispettato gli obblighi di sicurezza fissati dalla legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando tutte le misure idonee a minimizzare i rischi connessi alle mansioni a cui era in concreto adibito il lavoratore.
  2. di aver fatto tutto quello che poteva per evitare il verificarsi dell’evento (infortunio) e quindi del danno conseguente, fornendo la prova liberatoria che il danno dipende da una causa a lui non imputabile.

Il risarcimento spetta anche agli eredi? o in caso di morte?

Se un lavoratore perde la vita in seguito all’infortunio sul lavoro l’INAIlL corrisponde ai superstiti una rendita ovvero una prestazione economica, non soggetta a tassazione IRPEF.

Il diritto a percepire la rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto che potrebbero essere:

  • il coniuge o il soggetto unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
  • i figli fino al 18° anno di età
  • i figli fino al compimento 21° anno se sono studenti di scuola media superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso di studio, se vivevano a carico del genitore deceduto per l’infortunio e a condizione che non abbiano un lavoro retribuito,
  • i figli entro il 26° anno di età, per tutta la durata normale del corso di laurea, se sono studenti universitari che vivevano a carico del genitore deceduto che non hanno un lavoro retribuito,
  • figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniuge ovvero unito civilmente e figli la rendita potrebbe spettare a:

  • genitori naturali o adottivi, a condizione che vivessero a carico del lavoratore deceduto, ne hanno diritto fino alla morte;
  • fratelli e sorelle sempre a condizione che vivessero a carico e fossero conviventi del lavoratore deceduto, con gli stessi requisiti previsti per i figli.

La misura della rendita è fissata dalla legge e viene periodicamente aggiornata. Di solito viene corrisposta una percentuale della retribuzione massima convenzionale del settore industria. Con decreto del Ministero del lavoro la rendita viene rivalutata annualmente.

Per gli infortuni sul lavoro mortali che si sono verificati dopo il primo gennaio 2007 i superstiti del lavoratore deceduto hanno diritto di ricevere dall’INAIL una somma una tantum prevista dal Fondo vittime gravi infortuni e su apposita richiesta da parte loro  possono ottenere un anticipo di tre mensilità della rendita.

In caso di infortunio verificatosi per colpa del datore di lavoro gli eredi del lavoratore deceduto hanno diritto di chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno differenziale subito dal lavoratore (iure hereditatis) e i danni dagli stessi sofferti (iure proprio) per la perdita del rapporto con la persona cara.

Infortunio in itinere

I lavoratori sono tutelati dall’INAIL non solo durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’orario di lavoro, ma anche nel tragitto che compiono per raggiungere il luogo di lavoro da casa. Se il lavoratore viene coinvolto in un incidente stradale nel corso dello spostamento casa-lavoro e viceversa si parla di infortunio in itinere.

Questo tipo di infortunio può verificarsi durante il tragitto per la consumazione dei pasti nel corso della pausa pranzo, in assenza di una mensa aziendale, oppure nel caso di rapporti di lavoro plurimi lungo il percorso che il lavoratore deve fare per andare da un luogo di lavoro all’altro (vedi Risarcimento incidente stradale).

È stato riconosciuto indennizzabile come infortunio in itinere anche quello in cui è rimasto coinvolto il lavoratore che ha deviato dal tragitto casa-lavoro dovuta al fine di accompagnare a scuola i figli.

Non sono invece indennizzabili gli infortuni causati dall’abuso di sostanze alcoliche, di psicofarmaci ovvero dall’uso di sostanze stupefacenti per scopo non terapeutico.

Se sei rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre andavi al lavoro e vuoi saperne di più contattaci al numero verde 800 034 223 e ti daremo i consigli giusti per la tutela dei tuoi diritti.

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