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Cos’è il risarcimento del danno?
Quando si parla di risarcimento del danno ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un danno ingiusto.
Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il danno può essere costituito dalla lesione di
- un diritto soggettivo e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, ad esempio il diritto di proprietà o il diritto di credito;
- un interesse legittimo vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui l’interesse del privato coincide con l’interesse pubblico: è il caso dell’interesse di un candidato a vincere un concorso pubblico che coincide con l’interesse pubblico a che il concorso si svolga regolarmente.
Che tipo di compensazione si può richiedere
Ai lavoratori o agli ex lavoratori che hanno contratto una malattia professionalea causa dell’esposizione all’amianto l’ordinamento riconosce il diritto ad una compensazione monetaria, costituita:
- dalla rendita dell’INAIL, che sorge nel momento in cui l’INAIL riconosce l’origine professionale della patologia;
- dal risarcimento integrale del danno cui è tenuto il datore di lavoro o l’ex datore di lavoro che non ha adottato le misure di prevenzione poste a tutela dei dipendenti e degli altri soggetti che siano stati contaminati dall’amianto.
Quando il danno è ingiusto?
Si può parlare di risarcimento del danno soltanto quando il danno è ingiusto cioè quando il danno non è giustificato da una norma che consente o addirittura impone di tenere una determinata condotta seppure dannosa.
Un caso tipico di danno “giusto” è previsto dall’art. 2045 del codice civile che disciplina lo stato di necessità. Si parla di stato di necessità quando l’autore dell’atto dannoso vi è stato costretto “dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile”.
È il caso del conducente di un autobus che si trova costretto ad effettuare una brusca manovra, al fine di evitare un pedone imprudente, in seguito alla quale i passeggeri cadono e riportano lesioni.
In una simile circostanza la legge ritiene che il danno non sia ingiusto in quanto la condotta del conducente dell’autobus è stata necessitata dall’esigenza di salvare sé e i passeggeri dell’autobus dal pericolo di un danno grave alla persona causato da un soggetto terzo: pertanto il conducente dell’autobus non è tenuto a risarcire il danno ai passeggeri, ma soltanto a pagare un’indennità ai danneggiati, il cui ammontare verrà determinato in via equitativa dal Giudice (cfr. art. 2045 c.c.).
La Cassazione ha invece escluso lo stato di necessità e ritenuto quindi responsabile il personale sanitario di un Ospedale per non aver predisposto il necessario approvvigionamento di sacche per un trasfusione ed avere di conseguenza utilizzato del sangue non adeguatamente controllato, causando un’infezione al paziente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2016 n. 13916).
Chi causa ad altri un danno ingiusto?
Il soggetto che lede la situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge, sia essa un diritto soggettivo o un interesse legittimo causa un danno ingiusto.
Il diritto soggettivo può essere leso
- da chiunque se si tratta di un diritto assoluto che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto: come il diritto all’integrità fisica o il diritto di proprietà che possono essere lesi da qualsiasi soggetto che commetta rispettivamente un omicidio o un furto;
- da un soggetto determinato se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico: è il caso del diritto di credito che può essere leso unicamente dal debitore che non adempia al pagamento.
L’interesse legittimo può essere leso
- dalla Pubblica Amministrazione che nell’esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione: è il caso dell’interesse legittimo di un’impresa ad aggiudicarsi un appalto che viene violato dal dipendente pubblico che non compila correttamente la graduatoria della gara ovvero dalla commissione che esclude l’impresa per un errore nella valutazione dei requisiti di partecipazione).
Quando sorge il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito è conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Questa regola è stabilita dall’art. 1223 del codice civile. Per questo motivo è necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta del danneggiante.
Il risarcimento del danno e l’indennizzo
Il risarcimento del danno si distingue dall’indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito.
Si parla di risarcimento quando il danno è stato causato da una condotta illecita.
Viceversa, ci si riferisce all’indennizzo quando il danno è conseguente ad una condotta lecita cioè ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.
Chiariamo la differenza tra i due casi con un esempio:
- se un paziente subisce un danno in seguito alla somministrazione di un farmaco errato, avrà diritto al risarcimento del danno. In questo caso il danno consegue ad una condotta illecita del medico (la somministrazione erronea del farmaco);
- se, invece, un paziente subisce un danno in seguito alla somministrazione di un farmaco sperimentale alla quale ha acconsentito, avrà diritto ad un indennizzo. In questo caso, la somministrazione del farmaco, anche se dannosa, è consentita dalla legge a determinate condizioni e pertanto la condotta del medico che ha somministrato il farmaco è del tutto lecita.
A seconda che il danno consegua ad una condotta lecita o illecita la legge ha previsto due rimedi differenti:
- il risarcimento del danno consente di ripristinare la situazione precedente all’illecito, attraverso le forme di risarcimento che esamineremo più avanti;
- l’indennizzo che ripara il pregiudizio conseguente alla condotta lecita, senza necessariamente ripristinare la situazione preesistente.
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Il risarcimento del danno nella responsabilità civile
Un danno ingiusto si può verificare tra soggetti legati da un vincolo obbligatorio in questo caso si parla di responsabilità contrattuale oppure tra soggetti che non sono connessi da alcun rapporto obbligatorio e quindi si entra nel campo della responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità contrattuale
Si parla di responsabilità contrattuale in presenza di soggetti legati da un vincolo obbligatorio vale a dire nei casi in cui una persona ha l’obbligo di adempiere una obbligazione nei confronti dell’altra e non lo rispetta. Un tipico esempio di responsabilità contrattuale è il seguente: il conduttore di un appartamento non paga il canone di locazione al proprietario e non rispetta le norme del contratto di locazione.
Non deve trattarsi necessariamente di un’obbligazione derivante da un contratto ad esempio il pagamento del prezzo in cambio dell’acquisto di un bene, ma può essere anche un’obbligazione che trova fonte in un testamento, in cui viene imposto un obbligo all’erede, oppure nel vincolo di filiazione che impone al genitore l’obbligo di mantenimento.
Il codice civile prevede che il debitore debba eseguire la prestazione usando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).
Se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto per legge al risarcimento del danno (art. 1218 c.c.).
Quando un soggetto è creditore di una prestazione e il debitore non la esegue o la esegue in modo errato o parziale, il creditore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno provando che esisteva un’obbligazione e allegando che il debitore non l’ha adempiuta o l’ha adempiuta male. Dopodiché sarà onere del debitore discolparsi, vale a dire fornire la prova di avere correttamente e diligentemente adempiuto l’obbligazione oppure di non averla adempiuta per una causa a lui non imputabile.
Un caso di responsabilità contrattuale è quello dell’Ospedale pubblico o della Casa di Cura privata nei casi di malasanità. Le strutture sanitarie assumono infatti nei confronti del paziente una responsabilità contrattuale e rispondono dell’operato dei medici e del personale sanitario che collaborano con loro, ai sensi dell’art. 1228 c.c.
La responsabilità extracontrattuale
Nel nostro ordinamento vige il principio del neminem laedere secondo cui ognuno è tenuto a comportarsi in modo tale da non danneggiare l’altro.
La norma fondamentale che disciplina la responsabilità extracontrattuale è l’art. 2043 del codice civile che dispone che chi commette un atto illecito che provoca ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno.
Gli elementi che è necessario allegare e provare per dimostrare la responsabilità extracontrattuale sono quattro: 1) la condotta antigiuridica; 2) la colpevolezza; 3) il nesso di causalità; 4) il danno ingiusto. Vediamo nello specifico di che cosa si tratta.
1. La condotta antigiuridica
È il comportamento del soggetto che viola un bene protetto dalla legge. Può trattarsi dell’offesa ad un bene riguardante la persona (l’integrità fisica, la vita, il nome) oppure al patrimonio (la proprietà, i diritti reali).
2. La colpevolezza
Una condotta antigiuridica può essere addebitata ad un soggetto che abbia la capacità di intendere e di volere, sia che agisca con colpa vale a dire per negligenza, imprudenza o imperizia, sia che agisca con dolo e quindi volontariamente.
Esistono dei casi eccezionali in cui la legge ritiene responsabile anche chi non ha agito con dolo o colpa. Si tratta dei casi di responsabilità oggettiva in cui l’illecito è oggettivamente imputabile ad un soggetto in quanto la legge lo indica come responsabile. In quest’ambito rientrato i casi di danni provocati da attività pericolose (art. 2050 c.c.), da una cosa in custodia (art. 2051 c.c.) o da un animale (art. 2052 c.c.); in tali ipotesi del danno risponde, a prescindere dal dolo o dalla colpa, rispettivamente il gestore dell’attività pericolosa, il proprietario della cosa o dell’animale se non prova il c.d. caso fortuito.
3. Il nesso di causalità
Qualunque sia la natura della responsabilità (colposa, dolosa, oggettiva) è necessario che sussista il nesso di causalità cioè un collegamento causale tra la condotta illecita e la lesione patita da un soggetto.
In generale, per accertare l’esistenza del nesso di causa si utilizza il criterio utilizzabile della c.d. causalità adeguata attraverso il quale si verifica se la lesione è la conseguenza normale del comportamento illecito, secondo criteri di ordinaria esperienza.
4. Il danno
In relazione a questo concetto bisogna distinguere fra
- danno – evento che consiste nella lesione di un bene riguardante una persona;
- danno – conseguenza che è costituito dagli effetti dannosi, patiti da una persona a causa della lesione, che possono avere natura patrimoniale o non patrimoniale.
Cosa si intende per danno patrimoniale?
Il danno patrimoniale è il danno che incide sul patrimonio di un soggetto e può consistere
- nelle perdite economiche causate dall’illecito, c.d. danno emergente, si tratta ad esempio le spese sostenute a seguito di un sinistro stradale per le riparazioni del veicolo, le spese per le cure mediche in un caso di malasanità;
- nel mancato guadagno, lucro cessante, si pensi alla diminuzione del reddito in conseguenza di un illecito che non ha consentito ad un lavoratore autonomo di svolgere la propria attività e quindi di fatturare.
Quali sono i danni non patrimoniali?
Il danno non patrimoniale è il danno che incide su interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura complessa.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quattro sentenze pronunciate nel 2008 (le c.d. sentenze gemelle n. 26972-26973-26974-26975) ha chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria all’interno della quale sono individuabili più categorie descrittive: danno biologico, danno esistenziale (anche se oggi si parla di danno dinamico-relazionale) e danno morale.
Di recente la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del risarcimento del danno non patrimoniale riaffermando i principi sanciti dalle Sezioni Unite nel 2008 e ha specificato che la natura unitaria e onnicomprensiva del danno “sta a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa” e così ha sancito che il danno biologico, il danno dinamico relazionale (ex esistenziale) e il danno morale devono essere autonomamente risarciti (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 901 17 settembre 2018 e sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020).
Il danno alla salute (c.d. danno biologico)
È definito dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni che lo descrive come la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico – legale, che ha un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. È costituito pertanto dalle conseguenze sulla salute di una persona che possono avere una durata limitata (c.d. inabilità temporanea) o illimitata (c.d. invalidità permanente).
Il danno dinamico – relazionale (ex danno esistenziale)
È la dimensione esteriore del danno alla persona ed costituito dalle ripercussioni negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico -relazionali della vita del danneggiato.
Il danno morale
È la dimensione interiore del danno alla persona e consiste nella sofferenza provata dalla persona in tutti i suoi aspetti quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza.
La perdita di una persona cara e i danni risarcibili
Quando una persona decede a causa di un atto illecito, ad esempio in seguito ad un grave sinistro stradale o per un errore medico, i parenti della vittima hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno per la perdita del proprio caro.
Si tratta del c.d. danno da perdita del rapporto parentale che rientra nella categoria del danno non patrimoniale previsto dall’art. 2059 c.c. e che, come ha spiegato la Suprema Corte nella recente sentenza n. 28989 dell’11 novembre 2019, comprende “l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale”.
È importante chiarire che, qualsiasi fosse il rapporto con il defunto dell’autore dell’atto illecito, nei confronti dei parenti l’autore risponderà sempre a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’ha ricordato anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14258 dell’8 luglio 2020.
Pertanto i parenti del defunto per ottenere il risarcimento dovranno sempre allegare e provare gli elementi tipici dell’illecito extracontrattuale che abbiamo descritto sopra (atto illecito, colpevolezza, nesso di causa e danno).
Al fine di fornire la prova del danno è necessario provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale con la vittima che non presuppone necessariamente la convivenza tra i parenti e il defunto, l’ha ribadito anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7743 dell’8 aprile 2020.
Come quantificare il risarcimento dei danni
Il danno patrimoniale viene quantificato calcolando l’ammontare degli esborsi sostenuti dal danneggiato (i ticket per visite mediche, gli scontrini per farmaci, le ricevute del fisioterapista) oppure stimando le somme non guadagnate: in questo caso bisogna ad esempio dimostrare la diminuzione del reddito di un lavoratore autonomo impossibilitato a lavorare dopo un sinistro, confrontando le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti all’evento dannoso con quella dell’anno in cui è avvenuto il sinistro.
Il danno non patrimoniale viene liquidato prendendo come riferimento il c.d. punto variabile previsto da due sistemi tabellari diversi a seconda che ci si trovi in presenza di un danno biologico inferiore o superiore al 9% di invalidità permanente.
A) Se l’invalidità permanente è inferiore o pari al 9%:
- si utilizza la tabella prevista dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni elaborata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico (l’ultimo aggiornamento è del 17 luglio 2017). Questa tabella prevede un valore variabile a seconda dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità;
- se la lesione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali ovvero abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, è prevista la possibilità di aumentare il risarcimento del danno nella misura del 20%.
B) Se l’invalidità permanente è superiore al 9%
- vengono utilizzate delle tabelle predisposte dai Tribunali, non essendo stata ancora redatta una tabella nazionale unica. La tabella maggiormente in uso presso i tribunali è quella redatta dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano (la versione più recente è del 2018). La Tabella di Milano fornisce i valori necessari per
- la liquidazione del danno biologico, del danno morale e del danno dinamico relazionale.
- il calcolo del danno da perdita e da lesione del rapporto parentale, del danno da premorienza, del danno terminale e del danno da diffamazione a mezzo stampa.
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Forme del risarcimento del danno
Il risarcimento del danno può avvenire in varie forme: per equivalente, in forma specifica e in via equitativa.
Risarcimento del danno per equivalente
consiste nell’attribuzione di una somma di denaro che corrisponde all’esatto equivalente economico del danno subito. È il caso di chi subisce un danno materiale a causa del danneggiamento del proprio veicolo la cui riparazione ha un costo di Euro 1.000,00 quando la Compagnia Assicurativa in base alla polizza RCA gli corrisponde l’importo di 1.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno.
Risarcimento in forma specifica
consiste nell’esatto ripristino della situazione esistente prima del verificarsi del danno. È disciplinato dall’art. 2058 c.c. che stabilisce i casi in cui tale forma di risarcimento è possibile ovvero:
- quando sia possibile procedervi in tutto o in parte;
- quando la reintegrazione non sia eccessivamente onerosa per il debitore.
Si tratta ad esempio del caso di chi subisce un danno materiale a causa del danneggiamento del veicolo quando l’assicurazione per la RCA fa riparare direttamente il veicolo presso una carrozzeria convenzionata con la medesima compagnia.
Risarcimento del danno in via equitativa
consiste nell’attribuzione di una somma di denaro che non corrisponde all’esatto equivalente economico del danno subito. È disciplinato dall’art. 1226 c.c. e si utilizza quando il danno è certo, ma non può essere provato nel suo preciso ammontare.
È il caso della pizzeria da asporto che subisce un malfunzionamento della linea telefonica imputabile all’impresa con la quale ha sottoscritto il contratto di telefonia. Ebbene, la pizzeria subisce un danno economico certo: i clienti non riescono a mettersi in contatto con la pizzeria e conseguentemente la pizzeria non riceve ordini, ma difficilmente quantificabile: è infatti complicato stimare con precisione il mancato guadagno dell’esercizio commerciale derivante dal malfunzionamento della linea telefonica.
Anche il danno morale e quello dinamico-relazionale, di cui abbiamo parlato prima, di solito vengono liquidati in via equitativa dal Giudice.
Chi paga il risarcimento del danno?
Chi è responsabile del danno ha l’obbligo di provvedere al pagamento del risarcimento del danno al soggetto danneggiato.
Nei casi in cui il responsabile abbia stipulato un contratto di assicurazione che copre la condotta che ha causato il danno, il danno potrà essere pagato anche dalla Compagnia assicurativa.
Nel sistema della responsabilità automobilistica RCA, in cui vige l’obbligo di assicurazione del veicolo, è previsto che il risarcimento del danno derivante da incidente stradale sia pagato direttamente dalla compagnia assicurativa.
Che cosa vuol dire risarcimento diretto
Il risarcimento diretto è una procedura prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni nell’ambito della responsabilità civile automobilistica (RCA). In base a tale procedura chi subisce un danno in un incidente stradale tra due veicoli se non è responsabile del sinistro o se lo è solo in parte otterrà il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo direttamente dalla propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile.
Chi deve pagare l’avvocato
Oltre al risarcimento integrale del danno, il responsabile civile è tenuto a pagare anche le spese legali sostenute dal danneggiato per farsi assistere dall’avvocato nella richiesta di risarcimento.
Nella fase stragiudiziale, una volta che il responsabile scelga di pagare spontaneamente il risarcimento del danno, l’avvocato concorderà con il responsabile (o con il legale) anche il pagamento del compenso per l’assistenza legale.
Nella fase giudiziale, quando per ottenere il risarcimento sia necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e quindi instaurare un giudizio, alla fine della causa, sarà il Giudice nella sentenza a liquidare le spese legali e a condannare il danneggiante/soccombente a pagare queste spese alla parte vincitrice, come previsto dall’art. 91 del codice di procedura civile.
Il nostro studio legale è altamente specializzato nel risarcimento dei danni causati dall’esposizione professionale all’amianto ed è riuscito ad ottenere ingenti liquidazioni per i lavoratori e per i loro familiari.
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Il risarcimento del danno nel processo penale
Quando la condotta dannosa, oltre a costituire un atto illecito, integra anche un fatto di reato, il danneggiato riveste anche la qualità di persona offesa.
È il caso del furto: chi subisce un furto nella propria abitazione oltre a subire un danno economico (perdita del denaro, dei gioielli o degli oggetti rubati, costi di riparazione della serratura scassinata e degli altri danni al contenuto dell’appartamento) è anche la persona che subisce l’offesa del bene protetto dalla legge che in questa ipotesi è il patrimonio.
In simili circostanze viene iscritto un procedimento penale, d’ufficio oppure a seguito di querela della persona offesa, e vengono svolte delle indagini. Concluse le indagini, se il Pubblico Ministero riterrà di esercitare l’azione penale la persona offesa – danneggiata potrà costituirsi parte civile nel processo penale con l’assistenza di un difensore come previsto dall’art. 74 del codice di procedura penale. In tale modo potrà esercitare l’azione civile direttamente nel processo penale e richiedere il risarcimento del danno e le restituzioni sia nei confronti dell’imputato (ad esempio il medico che ha eseguito erroneamente un intervento causando un grave danno al paziente) che nei confronti del responsabile civile (ad esempio la Compagnia Assicurativa per la RCT del medico).
Durante il processo penale la parte civile può depositare memorie, produrre documenti, chiedere di essere autorizzata a citare testimoni e fare domande ai testimoni indicati dal Pubblico Ministero o dall’imputato al fine di provare il fatto e il danno patito.
Il risarcimento del danno nella Pubblica Amministrazione
Quando la Pubblica Amministrazione (P.A.) viola l’interesse di un privato, quest’ultimo può avere diritto al risarcimento del danno se il proprio interesse coincide con l’interesse pubblico.
Si parla di interesse “legittimo” in quanto la situazione giuridica soggettiva del privato (l’interesse) riceve una tutela soltanto nella misura in cui tale interesse coincida con l’interesse pubblico e sia quindi legittimo.
È il caso del candidato che partecipa ad un concorso pubblico: il candidato potrà lamentare la lesione del proprio interesse personale a vincere il concorso soltanto provando anzitutto che la graduatoria non è stata stilata secondo le regole di buona amministrazione. In questo caso il privato potrà impugnare la graduatoria del concorso e chiederne l’annullamento, nonché domandare il risarcimento del danno conseguente al mancato inserimento nella graduatoria.
Si tratta di una materia al confine tra il diritto amministrativo e il diritto civile che ha visto importanti innovazioni in particolare in seguito al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 e alla legge n. 205 del 21 luglio 2000 che hanno riconosciuto la competenza del giudice amministrativo a conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno e ai diritti patrimoniali consequenziali.
La giurisdizione in materia di interessi legittimi spetta al Giudice Amministrativo e non al Giudice Ordinario ed è esercitata in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e in secondo grado dal Consiglio di Stato.
Per la quantificazione del danno conseguente all’attività illegittima della P.A. si applicano le norme del codice civile che disciplinano l’inadempimento delle obbligazioni e quindi la c.d. responsabilità contrattuale. In particolare, l’articolo 1223 c.c., sancisce che il risarcimento deve essere integrale e quindi corrispondente sia al danno emergente che al lucro cessante. Nel caso di danno subito da un’impresa per un’illegittima esclusione dalla gara, secondo la giurisprudenza dovranno essere risarcite non soltanto le spese sostenute dal concorrente per la partecipazione alla gara, ma anche le attività economiche che non sono state realizzate in conseguenza della mancata aggiudicazione.
Se la quantificazione del danno risulta difficoltosa, l’articolo 1226 c.c. prevede per il giudice la possibilità di liquidazione in via equitativa. È invece escluso il risarcimento dei danni che il privato avrebbe potuto evitare impugnando tempestivamente il provvedimento dannoso (cfr. art. 1227 c.c.).
Infine, ricordiamo che la giurisprudenza ammette il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’agire illegittimo della pubblica amministrazione. L’art. 30 del codice del processo amministrativo fa infatti riferimento alla “condanna al risarcimento del danno ingiusto”, lasciando quindi spazio al risarcimento di tutti i danni e non solo a quelli di natura patrimoniale.
Il privato può chiedere anche il risarcimento del danno in forma specifica, l’art. 30 comma secondo del codice del processo amministrativo richiama espressamente l’articolo 2058 c.c., che abbiamo citato sopra.
Il risarcimento dei danni occorsi al privato in tali fattispecie è subordinato alla verifica da parte del giudice amministrativo dell’effettiva spettanza al privato del bene della vita richiesto. Il controllo effettuato dal giudice varierà in base al tipo di attività, vincolata o discrezionale, che è stata esercitata dalla P.A. nella fattispecie.
Se hai bisogno di una consulenza legale in materia di risarcimento danni contattaci senza impegno al numero verde 800 034 223.