Tabelle del danno biologico

Riportiamo una pronuncia della Corte di Cassazione che ribadisce il concetto secondo il quale per il calcolo del danno biologico vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

I giudici hanno chiarito per l’ennesima volta che il danno morale non è assorbito dal danno biologico, ma che esso, insieme all’eventuale personalizzazione del danno biologico, concorre alla determinazione complessiva del danno alla persona conseguente ad un fatto illecito. Il danno morale dunque non è mai stato eliminato dalla determinazione del danno non patrimoniale alla persona, costituendo sempre una componente dello stesso.

Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano a partire dal 2009, che la sentenza Cass. n. 12408/11 ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale, non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale.

(Cass. civ.  sez. III, 12 settembre 2011,  n. 18641).