Sinistro stradale e responsabilità del pedone

Con la sentenza del 3 maggio 2011, n. 9683, la Suprema Corte, sez. III, ha enunciato i seguenti principi: 1. In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. 2. Anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio.

(cfr. Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9683)