In caso di sinistro dovuto all’urto di un veicolo contro un cassonetto dei rifiuti posizionato in modo pericoloso lungo la sede stradale, l’Ente custode non va esente da responsabilità se si limita a eccepire l’impossibilità di intervenire tempestivamente per la rimozione dell’ostacolo in ragione del numero e della dislocazione dei cassonetti. La responsabilità può essere esclusa quando l’Ente custode dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, come nel caso in cui dimostri che l’alterazione dello stato e dei luoghi – idonea ad integrare il fortuito – era imprevista ed imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti.
Cass. civ., Sez. III 14 giugno2012, in Diritto & Giustizia 14 giugno 2012