Il genitore risponde ai sensi dell’art. 2048 del cod civ del comportamento dei figli minori anche per quanto concerne gli effetti della responsabilità derivante dai sinistri stradali provocati dal figlio minore; è conseguentemente tenuto anche in proprio al risarcimento del danno ed ha un interesse, proprio e distinto da quello del diretto interessato, a far valere tutte le ragioni e le eccezioni che gli consentano di esimersi da tale responsabilità.
Il genitore deve dimostrare di non avere potuto impedire il comportamento dannoso, di avere impartito al minore l’educazione e l’istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere vigilato sulla sua condotta.
(cfr. Cass. civ, 17 settembre 2013, n. 21168)