Responsabilità della struttura sanitaria e del professionista medico e paramedico

In tema di malasanità la responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente danno luogo ad un’unica obbligazione, in cui, nonostante la pluralità di soggetti, esiste un rapporto per cui ciascuno dei debitori è tenuto a prestare l’intero come se egli fosse l’unico debitore; pertanto, anche quando è accertata la colpa del medico in via esclusiva senza che emergano profili autonomi di responsabilità in capo alla struttura sanitaria (cd. colpa organizzativa) – la casa di cura privata, dove il paziente è stato ricoverato, risponde comunque dei danni in solido col medico, anche nell’ipotesi in cui ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento.

Ciò non muta anche quando il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato.

In senso conforme Trib. Nola 16 gennaio 2012, in Banca dati telematica Giuffrè 2012