Quando all’evento lesivo segue, dopo un intervallo di tempo brevissimo, la morte del soggetto coinvolto nel sinistro, non può essere risarcito il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro, tale danno è reclamabile dagli eredi della vittima e la sua entità dipende non già dalla durata dell’intervento tra la lesione e la morte bensì dall’intensità della sofferenza provata.
Cass. civ. sez. III, 8 giugno 2012, n. 9293