Le modifiche dell’art 139 c.d.a, come introdotte dalla legge 27/2012, non mutano la precedente definizione di danno biologico, ma ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, il che non comporta necessariamente l’adozione di un diversa e nuova criteriologia medica.
Il richiamo al riscontro medico legale non fa altro, dunque, che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all’accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate.
Giudice di Pace Torino – Sentenza n. 8892 del 28 novembre 2012