La responsabilità per errore medico

Quando si parla di responsabilità medica o da errore medico in conseguenza della quale sorge il diritto al risarcimento del danno in capo al danneggiato, bisogna innanzitutto definire la tipologia di comportamento che dà luogo a tale responsabilità. Deve trattarsi di una condotta che viola i doveri inerenti allo svolgimento della professione medica, tra i quali c’è il dovere di diligenza qualificata, previsto dall’art. 1176 comma 2 c.c. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione.

In sintesi, quando il medico commette un errore viola il dovere di diligenza qualificata. Per chiedere un risarcimento per malasanità alla struttura ospedaliera è necessario che la condotta del professionista abbia provocato una lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto oppure la sua morte.

È essenziale che ci sia un nesso di causalità “giuridicamente rilevante” tra la condotta del medico e l’evento dannoso, cioè tra l’errore medico e le lesioni personali o la morte del paziente.

Il paziente che intende ottenere un risarcimento dei danni dovrà semplicemente

  • allegare l’inadempimento del medico chiarendo quali siano state le modalità di esecuzione inidonee o che l’intervento/trattamento sanitario ricevuto era di facile esecuzione e di routine,
  • provare che la condotta del sanitario gli ha causato un danno alla salute e
  • dimostrare che questo danno ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita sociale e di relazione.

Per escludere la propria responsabilità il medico dovrà riuscire a dimostrare che

  • il caso implicava la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media ovvero che non è ancora sufficientemente studiato dalla scienza medica, salvo ovviamente il caso di dolo o colpa grave, invocando l’art. 2236, secondo comma, c.c. ovvero che
  • l’insuccesso dell’intervento non è dipeso da suo difetto di diligenza, ma che ad esempio è dovuto alle pregresse condizioni di salute del paziente.

Approfondimento: Risarcimento danni malasanità