La forma del consenso informato

Il consenso informato deve essere sempre dato in forma scritta?

Non sempre, in quanto il consenso informato va obbligatoriamente reso in forma scritta solo se ciò è prescritto da una legge o dal Codice di Deontologia Medica. La legge italiana prescrive la forma scritta in caso di trapianti di organi, di accertamenti sanitari di infezione da HIV, in materia di procreazione assistita, di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate, di sperimentazione scientifica e di prelievo ed innesto della cornea. Il Codice di Deontologia Medica prevede come obbligatoria la raccolta del consenso informato in forma scritta nei seguenti casi: interventi chirurgici, utilizzo di mezzi di contrasto nel corso di esami diagnostici, terapie con elevata incidenza di reazioni avverse, trattamenti con radiazioni ionizzanti, trattamenti che incidono sulla capacità di procreare, trattamenti psichiatrici invasivi.

Al di fuori di questi specifici casi il consenso può essere raccolto anche in forma orale.

Va inoltre aggiunto che il consenso informato non è obbligatorio nei casi di cure di routine o di trattamenti sanitari per una malattia nota, non è ad esempio necessario per sottoporsi ad un prelievo ematico, salvo che si tratti di un prelievo per accertare un’infezione da HIV: in tali casi si parla di consenso implicito.

La raccolta del consenso non è obbligatoria neppure nell’ambito dei programmi nazionali di salute pubblica che stabiliscono delle vaccinazioni obbligatorie e nemmeno in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Un’ipotesi, molto ricorrente nella pratica, è quella in cui il medico si trovi ad operare in condizioni di estrema urgenza in quanto mosso dalla necessità di salvare una persona le cui condizioni di salute sono talmente gravi da comportare un pericolo per la sua vita. Ebbene, in questa ipotesi il medico è autorizzato ad operare anche senza un valido consenso e a compiere tutti gli atti che ritiene necessari a salvare la vita del paziente.

Una volta superata la situazione di emergenza il sanitario dovrà acquisire il consenso del paziente, che sia nuovamente in possesso della propria capacità di intendere e di volere, per i trattamenti sanitari e/o gli interventi chirurgici successivi.

Come chiarito dalla Cassazione l’obbligo del consenso informato al trattamento sanitario costituisce fondamento e legittimazione dell’intervento del medico. In assenza di consenso, eccettuate le ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio e stato di necessità, la prestazione medica è illecita anche se svolta nell’interesse del paziente (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748).