Infortunio stradale e fermata, sosta, parcheggio di autoveicolo

Un’autovettura parcheggiata all’interno del cortile di un condominio a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico prendeva fuoco e le fiamme sprigionatesi finivano col distruggere un esercizio commerciale. I proprietari di quest’ultimo agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, ma la loro domanda spiegata contro la società assicuratrice del veicolo veniva rigettata in primo e secondo grado.

La Corte di Cassazione però ha accolto il ricorso, in applicazione del seguente principio: ”la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie ‘circolazione del veicolo’, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio“.

Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092, in Diritto & Giustizia 2012, 30 maggio 2012