Il danno biologico e l’inadempimento del datore di lavoro

L’obbligo di risarcire il danno biologico al lavoratore grava sul datore di lavoro in tutti i casi in cui vi sia stato un inadempimento contrattuale da parte di quest’ultimo. Una sentenza del Consiglio di Stato conferma questo orientamento interpretativo.

La responsabilità della Circumvesuviana per non aver fatto godere ad un proprio dipendente i riposi settimanali discende dalla violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 36 comma 3, Cost. e dell’art. 2109 comma 1, c.c.. Si tratta, con ogni evidenza, di inadempimento contrattuale e non di fatto illecito, cui si applica il termine di prescrizione ordinario. D’altra parte, è giurisprudenza consolidata che il danno non patrimoniale, anche di ordine biologico , possa discendere dall’inadempimento degli obblighi del datore di lavoro (cfr. Cons. di Stato  sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4188).

Dunque, anche in assenza di un fatto reato è dovuto il danno biologico al lavoratore danneggiato dall’inadempimento contrattuale ai propri obblighi perpetrato dal datore di lavoro.