Nel caso in cui a seguito di esami clinici o terapie male eseguite nel corso di una gravidanza si verifichi un aborto, con la conseguente interruzione della stessa, sono dovuti i danni per malasanità. Il complesso pregiudizio del danno da perdita del feto deve considerare la sofferenza patita dai genitori sia nel momento della perdita, sia successivamente, per la perdita dell’integrità della comunione familiare fondata sulla procreazione consapevole e desiderata. Pertanto, la liquidazione equitativa deve considerare la gravità dell’offesa e la serietà del pregiudizio subito dai genitori per i danni alle loro persone ed allo status genitoriale, di natura non patrimoniale e conseguenti alla lesione di diritti ed interessi della persona costituzionalmente rilevanti.
Dunque, risarcibilità del danno da perdita del frutto del concepimento in quanto lesione del diritto alla genitorialità, nonché dei danni non patrimoniali determinati sia dalla sofferenza morale dei genitori, che dalla perduta possibilità di programmare ed attuare lo sviluppo della famiglia.
Riserve, invece, circa la possibilità di utilizzare direttamente le Tabelle Milanesi sul danno parentale (ammesse quale mero riferimento orientativo), in quanto elaborate per la perdita di una persona viva, fattispecie dai caratteri morfologici diversi da quella in esame.
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14405)