Danno morale

Secondo  la Cassazione , anche dopo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 26972 del 11.11.2008 che ne ha ridefinito i limiti, il danno morale dev’essere integralmente risarcito quale voce di danno non patrimoniale, senza duplicazioni ma senza pregiudicare il diritto riconosciuto dall’ordinamento all’integrale ristoro delle sofferenze complessivamente sofferte dal danneggiato a causa di un fatto-reato (cfr. Cass. civ., 26 maggio 2022 n. 11609).

In applicazione di questo principio la Cassazione considera in questo caso legittima (e fin troppo “prudenziale”) la determinazione del danno morale soggettivo nella misura del 50% del danno biologico attribuito al danneggiato. Riconosce come legittima anche l’attribuzione del danno alla vita di relazione come voce che è parte del danno morale, senza costituirne una duplicazione.