Danno biologico

Segnaliamo il caso di un danneggiato deceduto dopo due giorni dal sinistro che lo aveva visto coinvolto. La Corte di Cassazione ha riconosciuto un danno biologico specifico legato alla sofferenza psicologica causata dalla consapevolezza per il danneggiato di trovarsi nelle condizioni cliniche seguite al sinistro, tali da  condurlo poi alla morte.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo (nella specie due giorni), la morte, non può essere risarcito il danno biologico “terminale” connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro  (Cassazione civile  sez. III, 20 settembre 2011, n. 19133).

Dunque, non viene riconosciuto come danno quello tanatologico, inteso come danno biologico terminale. Tuttavia, l’ingiusta sofferenza causata dalla consapevolezza delle proprie gravissime condizioni cliniche, seguite al sinistro, dev’essere risarcita integralmente al danneggiato, il quale ha ingiustamente subito anche la sofferenza psicologica originata dalla consapevolezza delle proprie condizioni di salute.