Il consenso informato nella legge 22 dicembre 2017 n. 219

L’importanza del consenso informato è stata da ultimo sancita dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (entrata in vigore il 31 gennaio 2018).

L’articolo 1 di questa legge ha stabilito che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge”. Il comma secondo chiarisce che va “promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”. La norma prosegue attribuendo anche ai componenti dell’equipe sanitaria un ruolo attivo nella relazione di curain base alle rispettive competenze” e chiarisce che se il paziente lo desidera può rendere partecipi anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente o una persona di fiducia.

Il successivo comma terzo stabilisce da un lato il diritto di ogni persona di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alle proprie condizioni di salute e dall’altro lato il diritto, di segno opposto, di rifiutare di ricevere in tutto o in parte le informazioni ed eventualmente di indicare un familiare o una persona di fiducia che possano riceverle in sua vece ed esprimere il consenso informato. Il consenso così come la rinuncia a ricevere le informazioni relative al trattamento sanitario, andranno inseriti a cura del personale sanitario nella cartella clinica del paziente e nel fascicolo sanitario elettronico.

La norma citata, al comma quarto, sancisce altri due diritti. Si tratta del diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso e del diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento prestato in precedenza anche quando la revoca comporti l’interruzione della terapia.

La legge si occupa anche della condotta del medico in caso di rifiuto o rinuncia a trattamento sanitario da parte del paziente sancendo che il sanitario in questi casi è tenuto a rispettare la volontà espressa del paziente, andando esente da responsabilità civile e penale (art. 1 comma sesto).

Il comma settimo conferma che in situazioni di emergenza o urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria hanno il dovere di assicurare le cure necessarie rispettando la volontà del paziente nel caso in cui le sue condizioni cliniche e le circostanze del caso consentano di comprenderla.

Per sottolineare l’importanza cruciale del dialogo fra paziente e medico prima del trattamento sanitario la legge specifica che “il tempo della comunicazione fra medico e paziente costituisce tempo di cura” (art. 1, comma ottavo).

Infine, il comma nove prescrive che ogni struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, è tenuta a garantire “la piena e corretta attuazione dei principi” espressi nella medesima legge “assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale”.

La legge da un lato ha sancito l’obbligo del consenso informato, ma dall’altro non ha previsto alcuna conseguenza risarcitoria per la violazione di tale obbligo da parte dei medici. In materia si continueranno pertanto ad applicare i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza che si è occupata delle conseguenze risarcitorie in ipotesi di intervento/trattamento sanitario non preceduto da un valido consenso informato.