Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione o all’omissione sia del conducente che del trasportato, emerge una fattispecie di reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, integrante un’ipotesi di cooperazione colposa da parte del danneggiato .
In tale ipotesi si delinea una cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso che, a parte i profili di responsabilità per gli eventuali danni arrecati a terzi disciplinati dall’art. 2054 c.c., obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro, atteso che il comportamento di quest’ultimo nell’ambito dell’indicata cooperazione non vale ad interrompere il nesso causale tra la relativa condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso del trasportato alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
(Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2011, n. 10526, inDanno e responsabilità, 35, 1/2012)