Articolo 2051 Codice Civile – Responsabilità da custodia – Caso fortuito

La responsabilità ex art. 2051 C.C. si fonda sul rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa con specifico riferimento alle strade, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 C.C., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immannente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa.

E’ per altro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Cassazione Civile sentenza 8147 del 08/04/2014.