L’amianto, detto anche asbesto, è il nome generico – che in greco significa incorruttibile, inestinguibile – di una serie di materiali fibrosi assai diffusi in natura.
Per le sue qualità ha trovato enorme impiego nella produzione di numerosi manufatti a uso industriale e civile: ostacola infatti la trasmissione di suoni e di calore, resiste alle alte temperature, protegge dalle fiamme, è facilmente filabile (adatto per creare tessuti), leggero e resiste all’attacco corrosivo degli acidi.
Un gran numero di malattie è purtroppo collegato alle fibre aereodisperse nei luoghi ove si utilizza, si trasforma o si smaltisce amianto. Oltre all’asbestosi, esistono anche le placche pleuriche, il cancro del polmone, del mediastino, della laringe,del testicolo, delle ovaie ed il mesotelioma.
SOLUZIONE RISARCIMENTO, con i suoi avvocati e i suoi tecnici, offre la propria consulenza per l’avvio e l’espletamento delle pratiche utili e necessarie al riconoscimento dei benefici contributivi, delle malattie professionali e degli indennizzi correlati all’esposizione al pericoloso elemento.
- In che modo ottenere i benefici contributivi a fini pensionistici? L’ottenimento dei benefici contributivi per esposizioni pregresse è una possibilità aperta solo a coloro che abbiano proposto domanda amministrativa all’INAIL entro il 15/06/2005.
Nello specifico, chi sia stato esposto all’amianto in concentrazioni di 0,1 fibre /cm3 per più di 10 anni anche non consecutivi (detratti periodi di CIG, malattia, servizio militare, ecc.) e che abbia proposto domanda all’INAIL entro il 15/06/2005, può ottenere l’aumento di 1,50 della contribuzione relativa agli anni di esposizione ed accedere molto prima al pensionamento (es. un’esposizione di 10 anni porterà ad avere 15 anni di contributi, un’esposizione di 18 anni porterà ad avere 27 anni di contributi).
Per eventuali esposizioni successive a tale data, la domanda è ancora proponibile. - Riconoscimento malattia professionale. Chi abbia contratto per esposizione ad amianto una malattia professionale (anche in concentrazioni inferiori a 0,1fibre/cm3 e senza che sia necessario un periodo minimo di esposizione) entro tre anni dalla scoperta della malattia, potrà avanzare domanda all’INAIL per l’ottenimento di un indennizzo o di una rendita ex D.Lgs 38/2000.
- Risarcimento danni nei confronti dei datori di lavoro. La violazione da parte del datore di lavoro della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, concretatasi nell’aver omesso a suo tempo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della salute dei dipendenti ovvero per aver adottato specifici comportamenti violanti le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro , è fonte, ex art. 2087 C.C. e T.U. sulla Sicurezza, di responsabilità per il datore di lavoro.
Il dipendente può giudizialmente agire per il risarcimento di danni patrimoniali e biologici differenziali nonché morali/esistenziali non rifusi da INAIL; nel caso di decesso del dipendente potranno essere gli eredi a proporre la domanda.
E’ allo studio una specifica azione risarcitoria per quanti, dopo aver ottenuto il riconoscimento di esposizione all’amianto, abbiano sviluppato una patologia c.d. “da paura di ammalarsi” in termini di disturbo post-traumatico da stress; tale patologia deve essere ovviamente supportata da perizia medico legale.