Risarcimento ai familiari

DUE CASI CONCRETI

Il principio

Quando una persona dopo un incidente, dopo un infortunio o dopo una cura errata, riporta una grave menomazione permanente della propria salute, anche le condizioni di vita dei congiunti subiscono un pesante deterioramento, per cui la loro vita non è più quella di prima. Per questa ragione non soltanto la vittima ma anche i suoi familiari hanno diritto ad essere risarciti.
Il risarcimento ha la funzione di compensare la sofferenza interiore e il danno che subisce la loro esistenza in conseguenza di ciò che è accaduto al loro congiunto.
La Corte di Cassazione ha confermato che i familiari di una persona che abbia subito lesioni personali ingiuste hanno il diritto di ottenere il “risarcimento del danno non patrimoniale… in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26 marzo 2015, n. 6096).
Quindi, il familiare subisce un danno proprio dall’evento e questo danno va risarcito a lui personalmente, anche se egli non è la vittima diretta del fatto dannoso (ad esempio il sinistro stradale).

La prova

Per il risarcimento non è necessario dare la prova diretta del danno sono sufficienti le presunzioni perché si tratta di una danno “… a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n. 794). Basta dunque documentare il rapporto con la persona che ha subito le lesioni e la sua intensità, senza necessariamente dimostrare il danno, che il Giudice può legittimamente presumere, basandosi proprio sul tipo di legame personale con la vittima, sulla sua intensità e sulla gravità delle lesioni subite da quest’ultima.

Due casi concreti

  1. Risarcimento alla madre per le lesioni subite dal figlio convivente la madre “ha dato la prova … della propria sofferenza interiore costituita dalla scelta necessaria di un radicale cambiamento di vita, abbandonando il proprio lavoro per potersi dedicare all’esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava per le gravi lesioni riportate a causa del sinistro stradale” (Cass. civ., Sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844). E’ stata quindi risarcita dopo l’incidente del figlio per il deterioramento delle sue condizioni di vita.
  2. Risarcimento dei genitori di un bambino gravemente menomato per un errore medico durante il parto: “al genitore della persona che abbia subito la paralisi ostetrica del braccio destro all’esito di un errore durante il parto spetta il risarcimento del danno dovuto alla sofferenza interiore e alle sue conseguenze sul piano relazionale, quali la rinuncia al proprio lavoro per l’accudimento del figlio. In presenza del fatto delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore e lo sconvolgimento dell’esistenza che per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo danno tenere conto di entrambi i profili” (cfr. Cass. civ., Sez. III 16 febbraio 2012, n. 2228). In questo caso il risarcimento spetta per la sofferenza in sé e per lo sconvolgimento concreto che ha portato nella vita della madre.

La somma che hanno riconosciuto i Giudici

È stato riconosciuto che il danno va risarcito “in via equitativa, con una valutazione complessiva del danno non patrimoniale, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi obiettivi, forniti dal danneggiato quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari
Il danno va quindi determinato caso per caso.
In concreto è stata giudicata corretta la liquidazione operata dalla Corte di merito di € 25.000,00 per ciascun genitore di un bambino nato con gravi lesioni a causa della negligenza dei sanitari (cfr. Cass, civ., Sez. III, 5 ottobre 2010, n. 20667).