Il dentista che non ha fatto un buon lavoro o non ha informato il paziente dovrà risarcirlo

Può capitare di non essere soddisfatti e anzi di subire addirittura un peggioramento della propria salute dentale in seguito alle cure prestate da un dentista. Di fronte a queste spiacevoli situazioni è più che legittimo chiedersi se questo specialista possa essere chiamato a pagare per il danno arrecato al proprio paziente.

È bene ricordare che ogni volta che ci affidiamo alle cure di un dentista stabiliamo con questo professionista una relazione contrattuale o meglio un contratto di prestazione d’opera professionale, in base al quale lo specialista è tenuto a usare le opportune cautele del caso per ottenere la guarigione del paziente.

  1. L’importanza di essere informati dal medico: il consenso informato

Prima di intraprendere una qualsiasi cura ortodontica il dentista ha il dovere giuridico di far prestare al paziente, o ai genitori del paziente in caso di minori, un consapevole consenso informato in merito alle cure e agli interventi che verranno intrapresi.

In altre parole, il paziente ha il diritto/dovere di ricevere dal medico tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, sulle problematiche dalle quali è affetto, sulle terapie consigliate per risolverle, sui rischi connessi a tali terapie e sulle possibili complicanze post-trattamento. Una volta ricevute tali informazioni il paziente ha la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia o esame diagnostico consapevole dei rischi connessi. Prestare il consenso informato significa accettare le cure assumendosi i rischi connessi anche in caso di corretta esecuzione della prestazione.

La Cassazione ha chiarito che il medico per informare il paziente sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze favorevoli e sfavorevoli deve rivolgersi a quest’ultimo usando un linguaggio che sia alla sua portata, considerando la cultura generale e specifica, lo stato soggettivo e l’età del paziente medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2013, n. 19220).L’informazione non è finalizzata a colmare l’inevitabile differenza di conoscenze tecnico-specialistiche tra medico e paziente, ma a mettere il paziente in condizione di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno a un trattamento che seppur eseguito a regola d’arte potrebbe avere delle complicazioni.

Il fatto che il paziente abbia prestato un valido e consapevole consenso al trattamento dentistico/ortodontico, tuttavia non libera il sanitario dalle conseguenze di possibili colpe professionali.

La responsabilità del medico viene infatti esclusa solo nel caso in cui si verifichino le conseguenze dannose prospettate dal sanitario e accettate dal paziente, mediante la manifestazione del consenso informato, e ovviamente solo nel caso in cui la prestazione sanitaria sia stata correttamente e diligentemente eseguita dal medico.

  1. La responsabilità professionale del dentista

Se il dentista non opera bene è responsabile per colpa professionale e deve risarcire il paziente danneggiato.
La responsabilità del dentista può verificarsi in qualsiasi trattamento chirurgico e ortodontico: da una semplice estrazione dentale al più complesso intervento rivolto a modificare un grave difetto maxillo-facciale.
Citiamo alcuni fra i casi più frequenti di colpa dell’odontoiatra:

  1. non aver capito che cosa occorresse fare per risolvere la problematica del paziente,

  2. averlo capito, ma averlo eseguito in ritardo o in modo imperfetto,

  3. non aver previsto le conseguenze dannose di ciò che faceva aggravando la salute del paziente/cliente;

  4. avere ritardato o omesso che il trattamento che ha causato un peggioramento delle condizioni del paziente.

  1. Un caso concreto di responsabilità

Citiamo il caso di due dentisti che avevano preso in cura una minore e le avevano applicato un apparecchio ortodontico senza preventivamente curare carie preesistenti. Secondo il perito nominato dal Tribunale la mancata cura dei denti cariati ha comportato un peggioramento della condizione della paziente, peggioramento che era evitabile con l’adozione delle cure previste dalla buona pratica medica. Il Tribunale ha condannato i medici a risarcire alla paziente i danni subiti a causa delle loro mancate terapie necessarie in quanto la cura delle carie costituiva per i dentisti condannati una “attività che avrebbe dovuto essere compiuta dal sanitario nella situazione prospettata operando con diligenza” ha (cfr. Trib. Monza, 7 marzo 2005.

  1. I danni risarcibili al paziente danneggiato dal dentista imperito

Quanto ai danni risarciti ai pazienti si deve anzitutto segnalare che la voce più importante è costituita dalle cure dentistiche alle quali i pazienti si dovranno sottoporre per rimediare ai danni provocati dal cattivo operato del dentista. La giurisprudenza ha chiarito che il danno patrimoniale causato dal dentista negligente comprende la spesa aggiuntiva che ha comportato per la paziente che “si è dovuta rivolgere ad un altro odontoiatra per il rifacimento della protesi male applicata dal convenuto. La spesa aggiuntiva è la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del primo odontoiatra, onde non può che ricadere su quest’ultimo” (Tribunale di Udine 26 marzo 2012 n. 437- cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10616).
Viene generalmente riconosciuto anche un danno da inabilità temporanea totale e parziale per il tempo necessario alle terapie dentistiche e alla convalescenza oltre ad una percentuale a titolo di personalizzazione del danno alias danno morale. La giurisprudenza in un caso di protesi dentale ha riconosciuto anche il risarcimento del danno estetico e del danno alla vita di relazione “consistente nell’incidenza sulla vita sociale e familiare della situazione oggettiva della sottoposizione agli interventi e alle terapie già eseguite e da eseguirsi per porre rimedio agli inconvenienti e della situazione soggettiva di frustrazione ed abbattimento morale del soggetto in conseguenza dei reiterati interventi” (cfr. Trib. di Bari 7 marzo 2006).
Dal momento che come segnalato fortunatamente i danni causati dal dentista negligente sono riparati dall’operato di altri dentisti non viene invece normalmente riconosciuto un danno da invalidità permanente.
Il paziente dopo le cure correttamente praticate dal nuovo odontoiatra nella maggior parte dei casi raggiungerà un risultato migliore rispetto alla situazione di partenza e al danno causato dal primo dentista, pur avendo dovuto sopportare una spesa aggiuntiva che – come chiarito – costituisce danno patrimoniale risarcibile.
Dal momento che ogni caso ha le proprie peculiarità non è escluso che possa riconoscersi un danno funzionale, causato dall’irreversibile diminuzione dell’efficienza dell’organo della masticazione (denti, parodonto, ossa mascellari, articolazioni temporo-mandibolari).

In base a quanto affermato in alcune sentenze il paziente ha diritto alla restituzione del corrispettivo pattuitoe versato al dentista imperito (cfr. Tribunale di Milano, 22 agosto 2014 n. 10469 e Tribunale di Roma Sez. XIII, 30 aprile 2007 che ha chiarito “deve pertanto concludersi che il paziente non è tenuto a versare al medico libero professionista il corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretenderne la restituzione, quando l’intervento sia stato eseguito in modo imperito.
Dal momento che ogni caso ha le proprie peculiarità non è escluso che possa riconoscersi un danno funzionale, causato dall’irreversibile diminuzione dell’efficienza dell’organo della masticazione (denti, parodonto, ossa mascellari, articolazioni temporo-mandibolari).