Il gestore di un supermercato, essendo il custode del negozio – luogo privato aperto all’accesso indiscriminato di terzi – ha il dovere di custodia che comporta l’obbligo di vigilare e di impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene e, quindi, ha l’obbligo di rimuovere le sostanze scivolose cadute sul pavimento.
Infatti, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di riparto dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè, un fattore esterno (che può anche essere il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e quindi dell’imprevedibilità ed eccezionalità.
cfr. Trib. Torino, 15 maggio 2009, in Giur. Piemontese 2010, 2, 229