Cosa si intende per consenso informato?

In materia di cure mediche è molto importante il tema del consenso informato del paziente al trattamento sanitario.

Per consenso informato si intende la libera e consapevole adesione del paziente ad un trattamento sanitario proposto dal medico dopo aver ricevuto da quest’ultimo, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente disponibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che propone di eseguire, ivi inclusi l’illustrazione delle modalità di esecuzione, dei benefici del trattamento proposto e degli eventuali effetti collaterali, sia pure infrequenti, e dei rischi ragionevolmente prevedibili. Il medico è altresì tenuto ad informare il paziente sull’esistenza di valide alternative terapeutiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2013, n. 27751).

Il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, dei quali costituisce la sintesi. In particolare, l’art. 2 sancisce il diritto all’autodeterminazione, l’art. 13 tutela l’inviolabilità della persona umana (e quindi del corpo umano) l’art. 32 tutela il diritto alla salute.

L’informativa del medico e il valido consenso prestato dal paziente costituiscono quindi due momenti indispensabili per rendere da un lato legittimo l’atto medico e dall’altro consapevole il paziente di ciò a cui andrà incontro affidandosi alla cure del sanitario.

L’obbligo di informazione incombente sul medico, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non può considerarsi validamente assolto a seguito della sottoscrizione da parte del paziente di un modulo prestampato, è infatti necessario dimostrare che il medico ha informato esaustivamente il paziente circa le modalità di esecuzione dell’intervento, dei probabili rischi e delle possibili complicazioni post-operatorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8035 e in termini conformi Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24791).