Animale in autostrada e responsabilità del gestore

Per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilità del controllo induce a ravvisare la configurabilità, in genere, di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.; ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo in questo caso a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia.

(cfr. Cass. civ., sez. III, 19 maggio 20122, n. 11016, in Danno e responsabilità, 27, 1/2012)